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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

38094
Stato 50 occorrenze

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2. Le società di gestione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 7, comma 1, della

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2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione

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2. Si applica l'articolo 15 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, come modificato dall'articolo 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

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3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2450 del codice civile e

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9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1

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3. All'articolo 111 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma: «5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107

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1. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti si applicano: a) l'articolo 114, commi 3 e 4, dalla data di pubblicazione del

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1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto

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3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario possono esercitare professionalmente nei confronti

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2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti si applicano: a) l'articolo 114, commi 3 e 4, dalla data della pubblicazione del

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2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi: a) non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 2, ovvero

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1. I patti parasociali previsti dall'articolo 122 ed esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il

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8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB

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, dopo l'articolo 211, il seguente articolo: "211-bis. Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni

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dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile.

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dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dall'articolo 27 del

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dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122.

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3. Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari previsti dall'articolo 7 della legge 29 dicembre

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3. Le SICAV che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo

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3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall'articolo 2418 del codice civile intendendosi l'espressione obbligazionisti

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indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario.

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3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: a) ai sindaci che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3; b) agli

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6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere

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2. Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da

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1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9 del decreto

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2. Gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall'articolo 2449, commi quarto, quinto e sesto del codice civile devono essere anche pubblicati

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1. Le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 8 del decreto del

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1. L'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti ai servizi indicati nell'articolo 69 e

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indicati nell'articolo 95, comma 2, nonché ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera e).

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10. Per l'esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall'articolo 59. Il coordinamento

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1. Nel procedimento penale per i reati previsti dagli articoli 180 e 181 può essere disposta la misura interdittiva prevista dall'articolo 290, comma

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1. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non

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3. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 80, commi 4, 5 e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista

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all'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 148, comma 4, si applica l'articolo 2397, secondo

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3. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma 2, del codice civile è pubblicato anche sui quotidiani, indicati nello statuto, in cui viene

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gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo

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1. Salvo quanto previsto dall'articolo 72, le disposizioni relative alla liquidazione coattiva dei contratti conclusi dagli agenti di cambio si

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delle disposizioni dell'articolo 101, comma 1, ovvero del regolamento emanato o dei provvedimenti interdittivi adottati a norma dei commi 2 e 3, lettere

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6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applica l'articolo 71.

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4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.

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3. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 78.

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4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.

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. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato

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caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato

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2. All'offerta in Italia di azioni di SICAV estere si applica l'articolo 42.

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2. Alle deliberazioni di aumento di capitale previste dall'articolo 2441, ottavo comma, primo periodo, del codice civile si applica l'articolo 126

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2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della SICAV non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2436

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1. Le disposizioni della presente sezione, a eccezione dell'articolo 157, si applicano anche alle società controllate da società con azioni quotate

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